L’APE attribuisce all’edificio una classe di appartenenza, in base a una scala di prestazioni energetiche a 8 classi, che va dalla A+ alla G.
Che cos’è un attestato di prestazione energetica?
È un documento redatto nel rispetto delle norme che attesta la prestazione energetica e alcuni parametri energetici caratteristici del sistema edificio-impianto. L’attestato ha una validità massima di 10 anni dalla data di registrazione al catasto energetico (ARES).
L’idoneità decade prima solo a seguito di interventi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare, o in caso di variazione della destinazione d’uso. L’attestato deve essere redatto e asseverato da un professionista.
Quando è obbligatorio l’APE?
- Nella compravendita di singole unità immobiliari o di interi edifici (da allegare all’atto di vendita).
- Per tutti i contratti di locazione, locazione finanziaria o affitto d’azienda, nuovi o rinnovati anche tacitamente.
- In presenza di provvedimenti giudiziari che comportano trasferimenti immobiliari (pignoramenti dal 1° gennaio 2008).
- Per tutti gli edifici di nuova costruzione (DIA o permesso di costruire dopo il 1° settembre 2007).
- Nelle ristrutturazioni che coinvolgono oltre il 25% della superficie disperdente.
- Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.
- Per l’installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti.
- Per la ristrutturazione dell’impianto termico o la sostituzione del generatore (oltre 100 kW).
- Nei condomini con impianti termici indipendenti quando si supera il limite di potenza previsto.
- Per accedere a incentivi e agevolazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche.
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